Sez. 2, Sentenza n. 2785 del 23/07/1969 (Rv. 342531 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - CONVERSIONE IN MOTIVI D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INESISTENZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DECISIONE NEL MERITO DEL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NECESSITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - CONVERSIONE IN MOTIVI D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INESISTENZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DECISIONE NEL MERITO DEL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NECESSITA.*
La regola dettata dal primo comma dell'articolo 161 del codice di procedura civile, che prevede la conversione delle ragioni di nullita della sentenza in motivi di impugnazione, non trova applicazione nella ipotesi di sentenza inesistente pertanto il giudice di appello, ove ravvisi nella sentenza impugnata un vizio che ne determini la giuridica inesistenza, non deve decidere la causa nel merito, bensi deve rimetterla al giudice di primo grado. (V. 870-67, massima n. 327033).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)