Sez. 2, Sentenza n. 600 del 28/02/1972 (Rv. 356643 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO - ECCEZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO - ECCEZIONI.*
In virtu del principio dell'assorbimento dell'invalidazione nell'impugnazione, i vizi della sentenza di primo grado e quelli degli Atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame, con la conseguenza che il giudice di secondo grado, accertata la dedotta invalidita, deve decidere nel merito, sempre che la pronuncia impegnata non sia giuridicamente inesistente o non ricorrano le ipotesi tassativamente previste dagli artt 353 e 354 cod proc civ, che autorizzano la rimessione della causa al primo giudice. (Conf 870'67, mass n 327033).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)