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Sez. 3, Sentenza n. 10110 del 02/08/2000 (Rv. 539040 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Acquiescenza all'impugnazione proposta - Forma - Rinunzia all'impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539040-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

L'acquiescenza espressa o tacita, contemplata dall'art. 329 cod. proc.civ., opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta; mentre, ove questa sia già intervenuta, la volontà della parte soccombente di accettare la pronuncia del giudice può esprimersi solo mediante una espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nella forma prescritta dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)