Sez. 3, Sentenza n. 2704 del 10/02/2005 (Rv. 580011 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Configurabilità dopo la proposizione dell'impugnazione - Esclusione - Rinunzia all'impugnazione stessa secondo le forme di legge - Necessità - Proposizione di due ricorsi per cassazione - Entrambi tempestivi - Rinuncia al primo - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza tacita di cui all'art. 329 cod. proc. civ., preclusiva del diritto di impugnazione, è configurabile solo anteriormente alla proposizione della impugnazione, mentre successivamente ad essa è configurabile l'abbandono della impugnazione soltanto per rinuncia espressa, da compiersi nelle forme di legge. Ne consegue che, nell'ipotesi di successiva proposizione di due ricorsi per cassazione entrambi tempestivi, la proposizione del secondo non può essere considerata come rinuncia al primo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)