Sez. L, Sentenza n. 15838 del 11/11/2002 (Rv. 558416 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Sentenza di condanna - Riconoscimento parziale di un diritto di credito - Accettazione della somma da parte del creditore - Acquiescenza tacita - Esclusione - Impugnazione della sentenza per ottenere l'integrale riconoscimento del credito - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
Qualora la sentenza di primo grado abbia solo parzialmente riconosciuto il diritto di credito fatto valere in giudizio, l'accettazione del pagamento eseguito dal debitore, per la parte per la quale è stata pronunziata condanna, non costituisce per il creditore un comportamento univocamente, incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza per ottenere l'integrale riconoscimento del suo diritto e, quindi, non comporta l'inammissibilità per acquiescenza dell'impugnazione da lui proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)