Sez. 3, Sentenza n. 3077 del 26/09/1975 (Rv. 377174 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA - TAMPONAMENTO DEL VEICOLO CHE PRECEDE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITA DEI CONDUCENTI - SUPERAMENTO - COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE INVESTITORE DA TERGO - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA - TAMPONAMENTO DEL VEICOLO CHE PRECEDE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITA DEI CONDUCENTI - SUPERAMENTO - COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE INVESTITORE DA TERGO - SUSSISTENZA.*
Pur trattandosi di scontro di veicoli, per il quale il secondo comma dell'art 2054 cod civ prevede la presunzione di eguale responsabilita di entrambi i conducenti, la particolare Forma di collisione per cosiddetto 'tamponamentò denuncia, di regola, la colpa esclusiva del conducente del veicolo investitore, a totale carico del quale la presunzione stessa si sposta, dovendosi normalmente l'evento dannoso ricondurre ad un suo comportamento omissivo sotto il profilo dell'attenzione e del rispetto della distanza di sicurezza. (V 2361/71, mass n 353264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)