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Sez. 2, Sentenza n. 4413 del 27/03/2001 (Rv. 545209 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Strumenti urbanistici - Prescrizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968 - Efficacia vincolante - Adozione da parte dei Comuni di strumenti urbanistici contrastanti con il limite di distanza di cui all'art. 9 del D.M. citato - Poteri del giudice - Diretta applicazione della norma di cui all'art. 9 - Necessità - Fattispecie - Sopraelevazioni.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545209-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze legali tra costruzioni, la cui disciplina è applicabile anche alle sopraelevazioni, l'adozione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perché contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporta, per il giudice di merito, l'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivante dall'inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1142 art. 41 quinquies, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)