Sez. 2, Sentenza n. 314 del 14/01/1999 (Rv. 522265 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Piani regolatori da formarsi ad opera dei comuni - Prescrizioni di cui al D.M. 1444/68 - Efficacia vincolante - Soggetti destinatari - Enti preposti all'elaborazione del P.R. - Obbligatorietà delle relative prescrizioni nei rapporti tra privati in assenza di piano regolatore - Esclusione - Portata - Strumenti urbanistici sopravvenuti contrastanti con il limite di distanza di cui all'art. 9 D.M. citato - Poteri del giudice - Mera disapplicazione delle disposizioni illegittime - Sufficienza - Esclusione - Diretta applicazione della norma di cui all'art. 9 - Necessità - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
In tema di distanze tra costruzioni, il principio secondo il quale la norma di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), imponendo limiti edilizi ai comuni nella formazione di strumenti urbanistici, non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretato nel senso che la adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)