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Sez. 2, Sentenza n. 1282 del 24/01/2006 (Rv. 586246 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Strumenti urbanistici - Prescrizioni di cui all'art. 9 d.m. 2/4/1968 n.1444 - Efficacia - Regolamento edilizio del Comune di Somma Vesuviana - Disciplina sulle distanze prevista dall'art. 9 d.m. del 1968 - Applicazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586246-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Poiché l'art. 1 dell'allegato A del regolamento edilizio del Comune di Somma Vesuviana ha recepito il d.m. 2/4/1968 che all'art. 9 prescrive per la zona A, in relazione alle operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, che le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, la relativa disciplina costituisce parte integrante della normativa codicistica in materia di distanze, e, essendo pienamente in vigore, è di immediata applicazione da parte del giudice di merito; d'altra parte, l'art. 2 lettera c) del regolamento edilizio de quo - secondo cui nella zona A sono consentite soltanto operazioni di risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria, mentre sostituzioni edilizie e nuove costruzioni potranno essere ammesse soltanto dopo l'approvazione di un piano particolareggiato esecutivo(nella specie insussistente) - introduce un divieto assoluto "medio tempore" sotto il profilo urbanistico di realizzazione di interventi edilizi nella zona senza prevedere alcuna deroga alla disciplina in materia di distanze tra fabbricati di cui all'art. 9 del citato d.m., tenuto conto che l'eventuale deroga sarebbe, comunque, illegittima e suscettibile di disapplicazione da parte del giudice, giacché in caso di adozione dello strumento urbanistico tali norme, per inserzione automatica nello stesso, sono immediatamente operanti nei rapporti fra privati. Pertanto, la disposizione di cui al citato art. 2 non può essere interpretata nel senso che, in assenza dell'approvazione del piano particolareggiato esecutivo, trovi applicazione la disciplina dettata dall'art. 873 cod. civ. anziché quella prevista dal citato art. 9.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)