diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8879 del 28/06/2001 (Rv. 547833 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Invenzioni chimiche - Originalità - Presupposti - Nuovo uso di prodotto già noto - Brevettabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547833-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

La brevettabilità di un'invenzione chimica è subordinata al requisito dell'originalità, che richiede, nella sostanza, il verificarsi di una sorta di "salto inventivo", capace per ciò stesso di far evolvere lo stato della tecnica nella direzione di una causalità ulteriore rispetto a quella già raggiunta (e, come tale, proteggibile), ciò che può ben dirsi realizzato anche nel caso di scoperta e rivelazione di un nuovo uso di un già prodotto noto, che è vicenda non meno importante, sotto il profilo scientifico, della realizzazione di un prodotto "tout court" nuovo. L'accertamento della effettiva e rilevante "novità" dell'uso costituisce apprezzamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)