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Sez. 1, Sentenza n. 1986 del 11/03/1996 (Rv. 496274 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ | Novità intrinseca - Sussistenza - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496274-01

BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ

Nel modello di utilità la novità intrinseca, che opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di uno strumento già noto, è connessa ad un'idea nuova che, pur non essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione, tuttavia, configurando diversamente un meccanismo già noto, gli consente di fornire nuova utilità. Essa, se non presuppone, come per l'invenzione industriale, l'acquisizione di ulteriori conoscenze scientifiche, ovvero la scoperta di un nuovo rapporto causa - effetto riproducibile in una macchina, deve comunque consistere nella realizzazione di una forma nuova di un prodotto noto che quanto meno accresca l'utilità dallo stesso fornita. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso la sussistenza del requisito della novità in un'ipotesi in cui il preteso trovato consisteva in una particolare angolazione di uno o più altoparlanti rispetto alla fusoliera di un aereo - angolazione finalizzata a consentire la percezione, da parte di un ascoltatore a terra, della voce emessa da tali altoparlanti mentre l'aereo è in volo - avendo accertato che tale angolazione costituiva applicazione di un principio già noto, tanto che era già stata codificata la formula necessaria per realizzare la suddetta utilità).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2, DPR 22/06/1979 num. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)