Sez. 1, Sentenza n. 11094 del 16/11/1990 (Rv. 469773 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - NULLITÀ - DIFETTO DI DESCRIZIONE - NOZIONE - CORREZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - NULLITÀ - DIFETTO DI DESCRIZIONE - NOZIONE - CORREZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
In tema di brevetto per invenzioni industriali, si verifica nullità per difetto di descrizione, ex art. 59, primo comma, n. 2 del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (nel testo integrato dal d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338), in relazione al precedente art. 28, secondo comma, prima parte (modificato dall'art. 16 del d.P.R. n. 338 del 1979), quando essa non consenta ad un esperto del settore dotato di tecnica media, di attuare l'invenzione, senza ulteriori ricerche e sperimentazioni. Tale nullità non è suscettibile di sanatoria per effetto di successive correzioni od integrazioni della domanda di brevetto (art. 26 del R.d. 5 febbraio 1940 n. 244, sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338), potendo queste migliorare il contenuto illustrativo dell'originaria istanza, cioè la qualità della comunicazione a terzi della invenzione, non anche fornire "a posteriori" dati essenziali per attuare l'invenzione medesima, ovvero nuove acquisizioni inventive. (nella specie, trattandosi di una formula chimica generale di "composti farmacologicamente attivi", dalla quale poteva essere ricavato un farmaco "anti-ulcera" solo in esito a dette ulteriori attività di ricerca e di sperimentazione).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 28, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 16, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 28, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)