Sez. L - , Sentenza n. 16252 del 29/07/2020 (Rv. 658495 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Procura alle liti - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
In tema di procura alle liti, l'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, trova applicazione, con conseguente obbligo per il giudice di assegnare un termine perentorio per la sanatoria, anche quando la procura sia reputata mancante per il fatto che, pur allegata all'atto cui si riferisce e pur formulata con riferimento al "presente procedimento", contenga anche il richiamo testuale ad altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice di merito aveva ritenuto inesistente una procura alle liti rilasciata per un'impugnativa di licenziamento e contenente, dopo la frase "per il presente procedimento", le parole "di fallimento", senza assegnare il termine per la sanatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)