Sez. 5, Sentenza n. 23558 del 03/11/2006 (Rv. 593948 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Chiusura delle liti fiscali - Lite pendente - Nozione - Giudizi disciplinati dal d.P.R. n. 636 del 1972 - Ricorso avverso l'irrogazione delle sanzioni - Pendenza del termine per l'integrazione dei motivi - Istanza di definizione agevolata estesa alla maggiore imposta accertata - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è ammissibile l'istanza di definizione agevolata avente ad oggetto sia la maggiore imposta accertata che le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento, che sia stata presentata, in riferimento ad un giudizio disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, anteriormente alla scadenza del termine per l'integrazione dei motivi, ancorchè le censure sollevate con il ricorso introduttivo riguardassero esclusivamente il trattamento sanzionatorio: l'art. 19-bis, terzo comma, del d.P.R. n. 636 cit. non si limita infatti a consentire la semplice chiarificazione o specificazione dei motivi originariamente proposti, ma, in deroga al divieto precedentemente posto dall'art. 15, ha introdotto la possibilità di modificare la stessa "causa petendi" del ricorso, con la conseguenza che, fino a quando tale facoltà può essere esercitata, la controversia deve considerarsi pendente in riferimento all'intera somma portata dall'avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)