diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5929 del 21/04/2001 (Rv. 546202 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE | Eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione - Proposizione con memoria integrativa ex art. 19 bis d.P.R. n. 636/72 - Tempestività.
Stato
decisa il 2001-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546202-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

In tema di contenzioso tributario e nella vigenza del d.P.R. n. 636/72, la eccezione di nullità dell'avviso di accertamento delle imposte sui redditi, che ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73 deve essere sollevata a pena di decadenza in primo grado, è tempestiva qualora proposta nel giudizio di primo grado con la memoria integrativa prevista dall'art. 19 bis del d.P.R. n. 636/72, essendo consentito formulare con detta memoria "ulteriori motivi": espressione che deve essere intesa nel senso che, nell'ambito del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, è consentita l'introduzione di nuovi temi di indagine, anche se fondati su diversa "causa petendi".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)