Sez. 5, Sentenza n. 19928 del 14/10/2005 (Rv. 587097 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE | Memorie difensive - Facoltà del contribuente di integrare i motivi di ricorso, ex art. 19 bis del d.P.R. n. 636 del 1972 - Portata - Introduzione di nuovi temi d'indagine fondati su diversa "causa petendi" - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, quale disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, deve ritenersi consentito al contribuente di integrare i motivi di ricorso con le memorie difensive di cui all'art. 19-bis del citato decreto (aggiunto dall'art. 11 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, applicabile nella specie "ratione temporis"), introducendo anche nuovi temi d'indagine, fondati su una diversa "causa petendi", nell'ambito del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)