Sez. 5, Sentenza n. 19070 del 27/03/2015 Ud. (dep. 07/05/2015) Rv. 263711 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE | Espressioni lesive dell'onore - Criteri di accertamento - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE
In tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 cod. pen., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. nelle espressioni usate da un avvocato nei confronti di un collega, al quale si era rivolto, dicendogli "ma va a cagare").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)