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Sez. 5, Sentenza n. 11632 del 14/02/2008 Ud. (dep. 14/03/2008) Rv. 239479 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE | Espressioni lesive dell'onore - Criteri di accertamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239479-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE

In tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 cod. pen., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa". (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. nelle espressioni usate da un legale nei confronti di un collega, al quale si era rivolto, in occasione di un'udienza civile, dicendogli 'vai a...: Dio li fa e poi li accoppià, riferendosi anche al cliente dell'avvocato avversario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)