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Sez. 1, Sentenza n. 11279 del 26/02/2008 Cc. (dep. 13/03/2008) Rv. 239046 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Procedimento - Ricorso per cassazione - Trattazione con la procedura camerale non partecipata - Ipotetico contrasto con pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239046-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, l'applicazione della regola secondo la quale i ricorsi per cassazione in tale materia sono soggetti alla trattazione con la procedura camerale non partecipata (art. 611 cod.proc.pen.), non trova ostacolo nella pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo 13 novembre 2007 in causa Bocellari e Rizza c/ Italia, giacchè, a parte l'impossibilità, per il giudice italiano, in caso di ipotetico contrasto tra il diritto interno e le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di fare diretta applicazione di queste ultime, in assenza di una legge ordinaria che le renda esecutive (ved., in proposito, la sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2007 n. 349), la suddetta pronuncia, nell'affermare la necessità che "le persone soggette alla giurisdizione in un procedimento di prevenzione si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi alle camere specializzate dei tribunali e delle corti d'appello", non opera alcun riferimento al giudizio che si svolge davanti alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)