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Sez. 2, Ordinanza n. 43250 del 11/11/2009 Cc. (dep. 12/11/2009) Rv. 245169 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudizio di legittimità - Celebrazione in camera di consiglio - Mancata previsione dell'udienza pubblicità - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245169-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione in sede di legittimità si svolga in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo ritenuto che l'assenza dell'udienza pubblica, nei gradi successivi al primo, può essere giustificata dalla peculiarità della procedura in questione, purché un'udienza pubblica abbia avuto luogo in primo grado (ipotesi non contemplata nel nostro ordinamento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)