Sez. 6, Sentenza n. 50437 del 28/09/2017 Cc. (dep. 06/11/2017) Rv. 271500 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Procedimento - Trattazione con la procedura dell'udienza camerale non partecipata - Necessità - Istanza di trattazione in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
Il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione deve svolgersi nella forma ordinaria dell'udienza camerale non partecipata, prevista dall'art. 611 cod. proc. pen., anche in caso di istanza di procedere nelle forme dell'udienza pubblica o del rito camerale partecipato, in quanto il principio di pubblicità dell'udienza, qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2010 e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza c. Italia, si riferisce esclusivamente alla fase di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)