Sez. 1, Sentenza n. 12590 del 13/03/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 263195 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Conflitto tra due provvedimenti (giurisdizionale e amministrativo) che sanzionano lo stesso fatto - Applicazione in via analogica dell'art. 669, comma primo, cod. proc. pen. - Conseguenze - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Nell'ipotesi di conflitto tra due provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, emessi a carico della stessa persona e per il medesimo fatto, rispettivamente dall'autorità amministrativa e dal giudice penale, ove il provvedimento giurisdizionale risulti essere maggiormente gravoso per l'entità della sanzione irrogata, il giudice, in applicazione analogica dell'art. 669, comma primo, cod. proc. pen., ne deve ordinare la revoca, ma non può disporre l'esecuzione dell'atto amministrativo irrogativo della sanzione, esulando tale potere dall'ambito della giurisdizione attribuita dalla legge al giudice ordinario. (Fattispecie, nella quale in relazione alla medesima infrazione al codice della strada, l'imputato aveva subito una ingiunzione prefettizia di pagamento e una più gravosa sanzione applicata con la sentenza di condanna del giudice penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 100 com. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)