Sez. 6, Sentenza n. 512 del 11/02/1999 Cc. (dep. 12/03/1999) Rv. 212864 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Fondamento del principio - Conseguenze - Pendenza di procedimento in appello - Instaurazione di procedimento per lo stesso fatto ed adozione di ordinanza cautelare nei confronti della stessa persona - Illegittimità.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, iniziare, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, un nuovo procedimento, nell'ambito del quale sia inoltre emessa ordinanza di custodia cautelare. Invero il principio del "ne bis in idem" -che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, anche non irrevocabili ed uno differente dall'altro- ha portata generale ed opera in tutto l'ordinamento penale: esso infatti trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art 28 e seguenti cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina della ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona(art. 669 cod. proc. pen.). (Fattispecie relativa alla custodia cautelare disposta per il delitto di associazione mafiosa, in presenza di assoluzione in primo grado -ed in pendenza di appello- della medesima persona e per lo stesso fatto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)