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Sez. 3, Sentenza n. 31378 del 14/01/2015 Ud. (dep. 20/07/2015) Rv. 264332 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute, ex art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983 - Precedente condanna alla "sanzione civile" di cui all'art. 116, comma ottavo, lett. a), L. n. 388 del 2000 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264332-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" in caso di condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638), di soggetto già condannato alla "sanzione civile" prevista dall'art. 116, comma ottavo, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per mancato o ritardato pagamento dei contributi, in quanto tale ultima sanzione, avendo effetti riparatori nei confronti dell'INPS, ha natura sostanzialmente, e non solo formalmente, civilistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)