Sez. 2, Sentenza n. 1477 del 18/05/1971 (Rv. 351787 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ADEGUARSI AL PARERE DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE - DISSENSO DAL PARERE DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ADEGUARSI AL PARERE DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE - DISSENSO DAL PARERE DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice di merito non e vincolato al parere espresso, sulla entita ed incidenza delle malattie accertate sullo stato invalidante dell'assicurato, dal consulente tecnico e puo discostarsene, ma del suo dissenso e del convincimento circa la minore gravita o misura nell'incidenza delle malattie sulla capacita di guadagno egli deve dare adeguata motivazione mediante l'indicazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione. (Conf 3019'69, mass n 342917).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)