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Sez. 2, Sentenza n. 690 del 16/01/2006 (Rv. 586250 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Sentenza costituiva - Mancato pagamento del prezzo - Prescrizione del diritto - Deduzione da parte del creditore - Rilevanza circa la non scarsa importanza dell'inadempimento del compratore - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586250-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Seppure l'eccezione di prescrizione - essendo uno strumento di difesa esperibile da parte di colui contro il quale è proposta l'azione o, ai sensi dell'art. 2939 cod. civ. da parte dei creditori del debitore che sia rimasto inerte nel farla valere o che vi abbia rinunciato - non può essere sollevata da parte del titolare del diritto, la deduzione al riguardo formulata dai venditori in ordine alla prescrizione del diritto al pagamento del prezzo assume rilevanza quando l'inadempimento della relativa obbligazione, alla cui esecuzione sia stata subordinata l'efficacia della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., debba essere reputato di non scarsa importanza giacchè, essendo il predetto termine di prescrizione ormai scaduto, verrebbe altrimenti rimessa per un tempo indefinito esclusivamente all'acquirente la possibilità di dare luogo - o non -al trasferimento della proprietà (pagando il prezzo o facendone offerta reale oppure contrastando appunto mediante l'eccezione di prescrizione eventuali iniziative dell'altra parte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)