Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001 (Rv. 545770 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore del responsabile di un danno aquiliano - Rigetto - Impugnazione da parte dell'assicuratore - Accoglimento - Statuizione sull'inesistenza di obblighi di manleva - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
L'ambito oggettivo dell'atto di impugnazione va accertato facendo riferimento non soltanto alle conclusioni dell'impugnante, ma anche alle concrete intenzioni manifestate nella parte motiva dell'atto stesso. Pertanto l'assicuratore della r.c.a. chiamato in garanzia, ove impugni la sentenza di primo grado nella parte in cui abbia ritenuto non prescritto il diritto del danneggiato, sollecita per ciò solo una statuizione che escluda i propri obblighi verso l'assicurato, con la conseguenza che non è viziata da ultrapetizione la sentenza d'appello che, dichiarando prescritto il diritto del terzo danneggiato, statuisca altresì sull'insussistenza di obblighi di manleva in capo all'assicuratore, pur in assenza di una espressa domanda di quest'ultimo in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)