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Sez. 5, Sentenza n. 7312 del 13/05/2003 (Rv. 562961 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze - Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Decisioni delle commissioni tributarie provinciali (e regionali) - Di accoglimento o di rigetto del ricorso - Impugnazione possibile - Appello - Esclusione - Ricorso per cassazione - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562961-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Contro le sentenze pronunciate in sede di ottemperanza dalle commissioni tributarie provinciali (così come per quelle regionali), ai sensi dell'art. 70, comma decimo, D.Lgs. n. 546 del 1992, è ammesso - quale mezzo d'impugnazione - solo e soltanto il ricorso per cassazione, anche quando tali decisioni non siano di accoglimento ma di rigetto del ricorso introduttivo, atteso che, non essendo l'appello compatibile con le pronunce della commissione tributaria regionale, si creerebbe un sistema processuale disarmonico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1990 num. 546 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)