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Sez. U, Sentenza n. 9340 del 27/06/2002 (Rv. 555378 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze - Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Competenza giurisdizionale attribuita alle commissioni tributarie di nuova istituzione - Estensione anche in ordine alle decisioni delle commissioni tributarie soppresse, compresa la commissione tributaria centrale - Configurabilità - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555378-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La competenza giurisdizionale attribuita, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ordine al nuovo istituto del giudizio di ottemperanza nel processo tributario, alle commissioni tributarie provinciali e regionali di nuova istituzione deve essere estesa, sulla base dello stesso art. 70 citato e del complessivo sistema delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché in coerenza con la "intentio legis" (in assenza di una espressa disposizione di diritto intertemporale), anche relativamente alle decisioni delle soppresse commissioni tributarie di cui al previgente regime - comprese quelle della commissione tributaria centrale -, con esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo. La competenza delle nuove commissioni va distribuita tra commissioni provinciali e commissioni regionali a seconda che le decisioni oggetto del giudizio di ottemperanza siano, rispettivamente, decisioni di prime cure o di ultima istanza degli organi previgenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)