Sez. 4, Sentenza n. 74 del 18/01/1966 Ud. (dep. 14/07/1966) Rv. 102102 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA COLPA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA COLPA - RIESAME DI ELEMENTI DI COLPA ESCLUSI DAL PRIMO GIUDICE - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA COLPA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA COLPA - RIESAME DI ELEMENTI DI COLPA ESCLUSI DAL PRIMO GIUDICE - LEGITTIMITA.*
In materia di delitti colposi l'impugnazione dell'imputato relativa alla sussistenza della colpa autorizza il giudice di appello a riesaminare tutti gli elementi di colpa ascritti, compresi quelli per i quali in primo grado fu esclusa o messa in dubbio la sussistenza, senza incorrere nel divieto di cui al comma terzo dell'art 515 cod proc pen, perche la reformatio in peius si verifica solo se e inflitta una pena piu grave per specie o quantita o quando si revocano i benefici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)