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Sez. 2, Sentenza n. 2462 del 14/10/1966 (Rv. 324769 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA PARZIALE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1966-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324769-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA PARZIALE - PRESUPPOSTI.*

La regola generale desumibile dall'art 1419 cod civ, secondo cui la invalidita parziale non si comunica, di riflesso, a tutto il contratto (utile per inutile non vitiatur), trova applicazione se si tratta in realta di clausole avente un'esistenza distinta ed autonoma - cosicche mentre l'una e soggetta ad essere eliminata, l'altra puo essere tenuta ferma - e non quando manchi l'esistenza di separati precetti dell'autonomia negoziale (ovvero tra quelli esistenti si abbia un'interna inscindibile correlazione, cosicche l'uno non possa considerarsi senza l'altro).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)