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Sez. 1, Sentenza n. 1275 del 26/04/1968 (Rv. 332826 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - NULLITA PARZIALE- COMPORTANTE LA NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332826-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - NULLITA PARZIALE- COMPORTANTE LA NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - PRESUPPOSTI.*

L'art. 1419 cod. civ., in deroga al principio della conservazione del negozio giuridico, stabilisce che la nullita parziale di un contratto, o la nullita di singole clausole, importa la nullita dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e colpita da nullita. Pertanto, il contratto deve ritenersi totalmente nullo quando dagli accertamenti compiuti sia dato trarre il ragionevole convincimento che in Sede di stipulazione le parti vollero considerare nel loro insieme, inscindibilmente legate tra loro e senza distinguere tra principali ed accessorie, le clausole e le parti di cui esso consta. (V. 2462-66, massima n. 324769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)