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Sez. 2, Sentenza n. 932 del 06/04/1970 (Rv. 346372 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - NULLITA PARZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346372-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - NULLITA PARZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

In tema di nullita parziale del contratto, la regola utile per inutile non vitiatur (art 1419 cod civ) puo trovare applicazione soltanto se la parte o la clausola del contratto non affetta d'invalidita persegue un risultato configurabile come distinto ed abbia un'esistenza autonoma, e non se la clausola sia in correlazione inscindibile con il resto e funzioni da condicio causa dans o sine qua non, perche, in tal caso, il principio suddetto non si applica e la nullita parziale investe e travolge tutt'intero il contratto. (V 1275-68, massima n 332826 2462-66, massima n 324769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)