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Sez. L, Sentenza n. 2413 del 02/03/1995 (Rv. 490866 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO | Bracciante agricolo - Qualità di lavoratore subordinato - Stagionalità o saltuarietà della prestazione - Irrilevanza - Limiti - Riferimento della durata del rapporto ai soli periodi effettivamente lavorati - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490866-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO

Il bracciante agricolo in quanto tale è un prestatore di lavoro subordinato, anche in presenza di stagionalità o saltuarietà della prestazione nell'ambito di un più ampio periodo, fermo restando che in tal caso la durata del rapporto di lavoro si riferisce ai soli periodi effettivamente lavorati, dovendosi escludere che l'opera del lavoratore sia messa a disposizione in maniera permanente (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto ricorrente il requisito della subordinazione, accertato che al lavoratore era stata richiesta la mera prestazione delle energie lavorative, sotto la direzione del datore di lavoro, in mancanza di rischi a carico del lavoratore e di qualsiasi predisposizione di strutture organizzative o di mezzi da parte dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)