Sez. L, Sentenza n. 286 del 19/01/1990 (Rv. 464873 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - ACCERTAMENTO DELLO STATO D'INVALIDITÀ - ASSIMILAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO A QUELLA DEL BRACCIANTE AGRICOLO SUBORDINATO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - ACCERTAMENTO DELLO STATO D'INVALIDITÀ - ASSIMILAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO A QUELLA DEL BRACCIANTE AGRICOLO SUBORDINATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Al fine dell'accertamento dello stato di Invalidità pensionabile l'attività di coltivatore diretto non può essere del tutto assimilata a quella del bracciante agricolo che lavora in regime di subordinazione, atteso che la possibilità di collaborare con i propri familiari nella coltivazione del fondo sottrae il primo, ove parzialmente inabile, alla necessità di cercare un'occupazione alle dipendenze di terzi in concorrenza con soggetti più validi, tenuto anche conto della, sia pur rudimentale, organizzazione del lavoro tra i vari membri della famiglia colonica in ragione dell'età, del sesso, e delle condizioni di salute. (V 2587/86, mass n 445631; (V 484/86, mass n 444082).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)