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Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 24/10/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 206927 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Agente - Situazione di non illiceità - Comportamento ingiusto dell'agente - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206927-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

In tema di provocazione (art. 62 n. 2 cod. pen.) deve affermarsi che l'attenuante inerisce ad una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta situazione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Ne consegue che l'attenuante non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)