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Sez. 5, Sentenza n. 42826 del 16/07/2014 Ud. (dep. 13/10/2014) Rv. 261037 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Pregresse tensioni tra vittima e aggressore che rendono impossibile l'attribuzione all'una o all'altra del fatto ingiusto causativo della reazione - ConfigurabilitĂ  dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261037-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)