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Sez. 1, Sentenza n. 26298 del 11/12/2003 Ud. (dep. 10/06/2004) Rv. 228122 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Configurabilità - Condizioni - Situazione iniziale di non illiceità dell'agente - Necessità - Condotta ingiusta dell'agente - Applicabilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228122-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

La circostanza attenuante della provocazione è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta condizione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Ne consegue che essa non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)