Sez. 4, Sentenza n. 4161 del 07/03/1996 Ud. (dep. 22/04/1996) Rv. 204985 - 01
Difesa e difensori - Difensore delle parti private | Difensore della parte civile munito di procura speciale ai sensi dell'art. 76 cod. proc. pen. e dell'art. 100 cod. proc. pen. - Autonoma rilevanza dei due aspetti della procura - Conferimento al difensore, con la procura speciale di cui all'art. 76 cod. proc. pen. di tutti i poteri e le facoltà spettanti alla parte personalmente - Sussistenza - Proposizione del ricorso per cassazione - Necessità che il difensore sia iscritto allo speciale albo presso la cassazione - Esclusione.
Difesa e difensori - Difensore delle parti private
Il difensore di parte civile munito di procura speciale ex art. 76 cod. proc. pen. e di nomina a provvedere alla difesa ex art. 78 lett. c) e 100 cod. proc. pen. è depositario sia della "legittimatio ad causam", che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha cagionato un danno nel diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, sia della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Ciò vuol dire che il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell'art. 76 cod. proc. pen. sostituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest'ultima, compresa la dichiarazione di ricorso per cassazione. Perciò è irrilevante che il difensore sia iscritto all'albo speciale presso la Corte di Cassazione ed è legittimato comunque a proporre ricorso anche in tale sede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)