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Sez. L, Sentenza n. 22921 del 07/12/2004 (Rv. 579148 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Imponibile previdenziale - Minimale - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579148-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Le disposizioni sull'imponibile previdenziale (art.12, legge n.153 del 1969) e quelle sul minimale (D.L.9 ottobre 1989, n.338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389) operano su piani diversi e richiedono operazioni distinte: a) con la prima si determina quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, quali cioè entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota, e quali invece ne sono esenti; b) con le disposizioni sul Cosiddetto minimale si prescrive che - qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore - la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva (Nella specie, la Corte Cass., pur affermando, "per incidens", non esservi questione di "minimale", ha confermato la decisione del giudice di merito che, decidendo sull'opposizione avverso ordinanza -ingiunzione con cui l'INPS aveva ordinato di pagare una sanzione amministrativa per omissione contributiva relativa al mancato computo del premio denominato T.Q.P. - traguardo, qualità, premio - nella tredicesima mensilità, istituito con accordo sindacale aziendale nel 1989, aveva ritenuto il premio costituire un trattamento aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto a quello previsto dal CCNL conseguendone il diritto del datore di lavoro alla fiscalizzazione degli oneri sociali).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)