Sez. F, Sentenza n. 32002 del 06/09/2002 Cc. (dep. 26/09/2002) Rv. 222337 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Decreto di sospensione cautelativa - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il decreto del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, sospende provvisoriamente una misura alternativa alla detenzione non è ricorribile per cassazione, in quanto è finalizzato a fronteggiare prontamente quelle situazioni che possono ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del beneficio, conservando effetto fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui spetta di pronunciarsi in via definitiva per la revoca o la prosecuzione della misura alternativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)