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Sez. 1, Sentenza n. 4168 del 22/02/2007 (Rv. 595187 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Provincia di Bolzano - Verbale di accertamento redatto in lingua diversa dalla madrelingua - Vizio di legittimità dell'atto - Rilevabilità in sede di opposizione a sanzione amministrativa - Esclusione - Necessità di esperire i rimedi previsti dal d.P.R. n. 574 del 1988 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595187-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La questione della mancata traduzione del verbale di contestazione di violazioni del codice della strada redatto in lingua italiana all'interno della provincia di Bolzano nella madrelingua - tedesca - dell'opponente, non è autonomamente proponibile quale vizio di violazione di legge in sede di opposizione a sanzione amministrativa, in quanto, ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988, i cittadini della provincia di Bolzano hanno l'onere di sollevare l'eccezione di nullità degli atti amministrativi non redatti nella loro madrelingua attraverso la proposizione di un apposito rimedio amministrativo, esperibile dinanzi all'organo o ufficio che ha emesso l'atto, e solo in caso di rigetto di questo possono accedere al rimedio giurisdizionale, previsto dall'art. 10 del citato d.P.R., sicché il mancato esperimento del procedimento indicato comporta la sanatoria della nullità.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., DPR 31/08/1972 num. 670 art. 100, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 7, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 8, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 9, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)