Sez. 2, Sentenza n. 9496 del 07/04/1987 Ud. (dep. 01/09/1987) Rv. 176616 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - LEGITTIMAZIONE - GIUDIZIO SUCCESSIVO ALL'ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO - GRAVAME AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CHE LO CONCLUDE - PROPONIBILITÀ AD OPERA DI UNA PARTE DIVERSA DA QUELLA ALLA CUI IMPUGNAZIONE È STATO CONSEGUENTE L'ANNULLAMENTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - LEGITTIMAZIONE - GIUDIZIO SUCCESSIVO ALL'ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO - GRAVAME AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CHE LO CONCLUDE - PROPONIBILITÀ AD OPERA DI UNA PARTE DIVERSA DA QUELLA ALLA CUI IMPUGNAZIONE È STATO CONSEGUENTE L'ANNULLAMENTO.*
Qualora per effetto di un'impugnazione di taluna delle parti sia annullato un provvedimento, tutte le altre parti hanno diritto di impugnare coi mezzi consentiti il provvedimento che conclude il giudizio successivo all'annullamento. (nel caso di specie la parte civile non aveva impugnato il provvedimento poi annullato su gravame di altra parte, ma aveva invece impugnato il provvedimento pronunciato all'esito del giudizio successivo all'annullamento - tale gravame dalla parte civile è stato ritenuto ammissibile).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)