Sez. 4, Sentenza n. 14446 del 02/10/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185685 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA GRAVE - COLPA PROFESSIONALE - MEDICI E CHIRURGHI - ART. 2236 COD. CIV. - VALUTAZIONE - CRITERI.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA GRAVE - COLPA PROFESSIONALE - MEDICI E CHIRURGHI - ART. 2236 COD. CIV. - VALUTAZIONE - CRITERI.*
In tema di colpa professionale, l'errore del medico riceve un trattamento giuridico particolare, nel senso che esso, per essere penalmente rilevante, non può che configurarsi nel quadro della colpa grave, richiamata dall'art. 2336 cod. civ., la quale si riscontra nell'errore inescusabile che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter adoperare correttamente o, infine, nella Mancanza di prudenza o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria. (V mass n 177085; (V mass n 176606; (V mass n 176616; (V mass n 175642).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)