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Sez. 4, Sentenza n. 14446 del 02/10/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185686 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA GRAVE - COLPA PROFESSIONALE - MEDICI E CHIRURGHI - MEDICI SPECIALISTI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185686-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA GRAVE - COLPA PROFESSIONALE - MEDICI E CHIRURGHI - MEDICI SPECIALISTI - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In materia di colpa professionale, l'esclusione della colpa del sanitario trova un limite nella condotta del professionista incompatibile con quel minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi in chi è abilitato alla professione medica. Nel caso di prestazioni mediche di natura specialistica, effettuate da chi sia in possesso del diploma di specializzazione, non può prescindersi dalla considerazione delle cognizioni generali e fondamentali proprie di un medico specialista nel relativo campo, non essendo sufficiente il riferimento alle cognizioni fondamentali di un medico generico. (V mass n 176606; (V mass n 176616; (V mass n 175642).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)