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Sez. 1, Sentenza n. 59 del 15/01/1985 (Rv. 438259 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI TENERE INDENNE L'ASSICURATO DELLE SPESE EROGATE PER RESISTERE ALL'AZIONE DEL DANNEGGIATO - STIPULAZIONE DI PATTO DI GESTIONE DELLA LITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI DELL'OBBLIGO - SPESE DEL PROCEDIMENTO PENALE ESTINTORI PER AMNISTIA E SENZA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI RIMBORSO - MANCANZA DI CLAUSOLA ESPRESSA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438259-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI TENERE INDENNE L'ASSICURATO DELLE SPESE EROGATE PER RESISTERE ALL'AZIONE DEL DANNEGGIATO - STIPULAZIONE DI PATTO DI GESTIONE DELLA LITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI DELL'OBBLIGO - SPESE DEL PROCEDIMENTO PENALE ESTINTORI PER AMNISTIA E SENZA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI RIMBORSO - MANCANZA DI CLAUSOLA ESPRESSA - INSUSSISTENZA.*

L'Obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'Azione del danneggiato (nei limiti fissati dall'art. 1917, terzo comma) opera indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite, e trova limite "nell'attualità" della domanda del terzo danneggiato e nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingerla. Conseguentemente l'assicuratore non è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale, svoltosi nei confronti dello assicurato ma senza Costituzione di parte civile del danneggiato, e definito con declaratoria di Estinzione del reato per amnistia, restando peraltro a suo carico - qualora il contratto assicurativo prevede non un Obbligo incondizionato di gestire le liti dell'assicurato, ma la semplice facoltà di valutare l'opportunità del proprio intervento per la trattazione delle vertenze in Sede extragiudiziale o giudiziale - la responsabilità per eventuale "mala gestio" ove il mancato intervento configuri la violazione di un Obbligo di diligenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)