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Sez. 2 - , Ordinanza n. 14107 del 23/05/2019 (Rv. 654183 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - VENDITA DELLE COSE ASSICURATE | Assicurazione della responsabilità civile - Obbligo dell'assicuratore di pagare il legale dell'assicurato - Patto di gestione della lite - Natura - Effetti.
Stato
decisa il 2019-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654183-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - VENDITA DELLE COSE ASSICURATE

L'obbligo di pagare il legale dell'assicurato indicato dall'assicuratore costituisce, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., un debito proprio di quest'ultimo ed ha ad oggetto le mere spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di resistenza alle pretese del terzo, restando fuori quelle per le attività ad essa complementari; ove, tuttavia, sia stato concordato un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, esso costituisce una modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza con conseguente onere a carico dell'assicuratore di anticipare e concorrere direttamente alle spese del giudizio ed esonero dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)