Sez. 1, Sentenza n. 2395 del 22/03/1990 (Rv. 466126 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - CONDIZIONE - MANCATA FORMULAZIONE DI PROPOSTE TRANSATTIVE AL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - CONDIZIONE - MANCATA FORMULAZIONE DI PROPOSTE TRANSATTIVE AL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
Nell'Assicurazione della responsabilità civile, prevista dall'art. 1917 cod. civ., l'assicuratore può essere chiamato a rispondere oltre i limiti del massimale, solo quando abbia compiuto un quid, dal quale sia derivato un colpevole ritardo nella liquidazione del sinistro; e non anche quando (dopo la decisione sull'an) nel corso del giudizio per la Determinazione del quantum del risarcimento, si sia astenuto dal formulare proposte transattive al danneggiato, non essendo, in questo caso, una siffatta iniziativa in Obbligo dello assicuratore, onde la sua omissione non può essergli addebitata ai fini dell'aggravamento della responsabilità contrattuale. (V 59/85, mass n 438259; (V 3038/82, mass n 420967).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)