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Sez. 1, Sentenza n. 9544 del 12/08/1992 (Rv. 478533 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Accertamento dell'infrazione effettuata dal funzionario della amministrazione - Notificazione eseguita dal medesimo a mezzo del servizio postale - Adempimenti previsti dal cod. di proc. civ. - Obbligo di osservanza - Sussistenza - Relata redatta dall'agente notificatore - Efficacia probatoria - Mancanza della relata - Conseguenze -
Stato
decisa il 1992-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478533-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione

in tema di sanzioni amministrative, la notificazione degli estremi dell'infrazione effettuata da un funzionario dell'amministrazione che l'ha accertata come consentito dall'art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dal codice di procedura civile con la conseguenza che nel caso di notificazione eseguita a norma dell'art. 149 cod. proc. civ. (a mezzo del servizio postale) l'agente notificatore è onerato degli adempimenti relativi, costituiti dalla redazione della relazione di notifica sia sull'originale dell'atto, sia sulla copia da notificare, con menzione in entrambe dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, da allegare all'originale. Infatti, solo la relata dell'agente notificatore costituisce la prova della provenienza dell'atto da notificare dalla Pubblica Amministrazione all'ufficio postale e fornisce la certezza che nel plico spedito esisteva l'atto contenente la descrizione della violazione, mentre la mancanza della relata pone l'amministrazione nella impossibilità di dimostrare la contestazione della violazione con conseguente estinzione del credito da sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)