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Sez. 1, Sentenza n. 2099 del 13/03/1996 (Rv. 496333 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione degli estremi della violazione da parte di funzionario dell'amministrazione che ha proceduto all'accertamento - Modalità - A mezzo servizio postale - Mancata stesura sull'atto della relata di notifica - Conseguenze - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496333-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, quando la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 (art. 14, comma quarto, legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 12 legge n. 890 del 1982 e, ora, art. 201, comma terzo, D.L. 30 aprile 1992 n. 285), la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull'originale e sulla copia dell'atto la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della predetta legge n. 890, costituisce una mera irregolarità, che non incide sulla validità della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell'ipotesi di disguidi.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 12, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)